Riferimenti normativi:

Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 pubblicato su G.U. il 14 luglio 2018.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, cosiddetto “Decreto Dignità”. Tale Decreto è entrato in vigore il 14 luglio 2018 e dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Tempo Determinato

L’art. 1 del succitato Decreto introduce rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Durata:

Il contratto a termine potrà essere stipulato nelle seguenti casistiche :

  • non superiore a 12 mesi “acausale” (attualmente il limite era 36 mesi )
  • non superiore a 24 mesi in presenza delle seguenti causali:
    • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
    • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Vengono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Contratti Collettivi e vengono escluse le attività stagionali.
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro non potranno superare complessivamente i 24 mesi (attualmente il limite era 36 mesi).
Qualora detto limite temporale venga superato, per effetto di un unico contratto o per la successione di più contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento.

La norma prevede che, ad eccezione dei contratti di lavoro non superiori a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Le predette esigenze (temporanee ed oggettive ovvero connesse ad incrementi temporanei) devono essere contenute in un atto scritto in caso di rinnovo.

Si consiglia, ai soli fini probatori, la sottoscrizione del contratto a termine prima dell’inizio del rapporto, e non entro 5 giorni come previsto dalla norma in questione.

Viene inoltre modificato che il termine di impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire entro 180 giorni (precedentemente era di 120 giorni) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Incremento contribuzione sul contratto a termine
Provvede ad aumentare l’importo dovuto a titolo di addizionale precedentemente previsto nella misura del 1,4% (art. 2 , comma 28 L. 92/2012) in occasione di ciascun rinnovo di 0,5% anche in somministrazione.

Ambito di applicazione

Le sopra citate modifiche si applicano:

  • ai contratti a tempo determinato stipulati a partire dal 14/07/2018
  • ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Somministrazione di lavoro

Il Decreto “Dignità” stabilisce che in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del tempo determinato come sopra esposta, con l’esclusione delle disposizioni riguardanti il numero complessivo dei tempi determinati ed ai diritti di precedenza.

Indennità di Licenziamento

Il Decreto “Dignità” modifica l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 3, comma 1 del D.Lgs n. 23/2015 incrementando le somme risarcitorie previste in caso non ricorrono gli estremi della giusta causa / giustificato motivo di licenziamento. Il giudice dichiarerà estinto il rapporto di lavoro e condannerà il datore di lavoro al pagamento di un importo:

  • non inferiore a 6 (inizialmente erano 4) e non superiore a 36 (inizialmente erano 24) mensilità.

Limiti alla delocalizzazione e tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti di Stato

Il decreto stabilisce che le imprese operanti sul territorio italiano che abbiano beneficiato di aiuti di Stato che prevedono l’effettuazione di investimenti produttivi decadano dal beneficio qualora l’attività economica interessata dallo stesso, un’attività analoga o una loro parte venga delocalizzata in uno stato Extra UE entro 5 anni dal termine dell’iniziativa agevolata.
Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio italiano che, successivamente all’entrata in vigore del succitato Decreto, godranno di aiuti di Stato che prevedono la valutazione delle variazioni dei livelli occupazionali ne perderanno i benefici qualora ricorrano ad operazioni di riduzione degli organici nelle seguenti ipotesi

  • Riduzione superiore al 10% degli addetti all’unità produttiva
    Riduzione superiore al 10% degli addetti all’’attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento

I benefici saranno ridotti in maniera proporzionale alla riduzione del livello occupazionale fino ad essere completamente revocati in caso di riduzione superiore al 50%.

 

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