MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI INTERINALI
ENTRO il 31/01/2017
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Si ricorda che entro il 31 Gennaio 2017 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2016, lavoratori in somministrazione, hanno l’obbligo di effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La comunicazione da effettuare dovrà contenere:
- il numero e dei contratti somministrati conclusi,
- la loro durata,
- il numero e la qualifica dei lavoratori impegnati,
- anche per tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato;
Si ricorda altresì che tale obbligo sussiste anche quando il contratto di sommistrazione viene attivato.
In tale ipotesi le aziende hanno l’obblico di comunicare entro 5 giorni dall’attivazione del contratto alle rappresentanze sindacali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti in somministrazione attivati e per quale motivo.
SANZIONI PREVISTE
Si informa che il mancato assolvimento di tale obbligo legislativo è senzionato con sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 18, comma bis. D.Lgs. 276/03, da € 250 a € 1.250 in caso di mancato assolvimento dell’obbligo.