L’8 ottobre 2016 è entrato in vigore, a seguito di sua pubblicazione in G.U. 7 ottobre 2016, il D.Lgs. 185/2016 correttivo dei decreti c.d. Jobs Act. Il provvedimento introduce, non modificando però nella sostanza il lavoro accessorio, le nuove modalità di comunicazione dell’utilizzo di prestazioni con voucher.

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con circolare n. 1/2016, ha fornito le indicazioni operative.

Occorre precisare che la nuova comunicazione preventiva non sostituisce la dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’Inps: l’attivazione dei voucher sul sito Inps dovrà comunque essere effettuata.

Gli obblighi di comunicazione preventiva alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro introdotti dalla norma sono riferiti esclusivamente a imprese e professionisti.

A tal proposito il committente imprenditore non agricolo e professionista deve, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, inoltrare apposita comunicazione alla Direzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (ex Direzione del lavoro) a mezzo posta elettronica, con l’indicazione puntuale dei tempi e luoghi in cui sarà svolta l’attività.

Nello specifico la comunicazione dovrà contenere, oltre al codice fiscale e alla ragione sociale del committente da indicare anche nell’oggetto della mail, questi elementi:

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo di esecuzione della prestazione;
  • il giorno di inizio della prestazione;
  • l’ora di inizio e di fine della prestazione.

 

La mail deve essere priva di allegati e deve essere inoltrata agli appositi indirizzi di posta elettronica elencati in allegato alla circolare qui di seguito elenchiamo alcuni indirizzi delle sedi più vicine a Milano, rimaniamo comunque a disposizione per l’indicazione su altre provincie:

La provincia autonoma di Bolzano, con nota 20 ottobre 2016, ha stabilito che la comunicazione debba essere inoltrata dal 24 ottobre 2016 all’indirizzo voucher@provincia.bz.it, specificando che i dati vanno riportati solo nell’oggetto della comunicazione che vale per un singolo lavoratore e una singola giornata di lavoro. Anche la Regione Sicilia ha emanato la nota n. 53459/2016, che contiene gli indirizzi per l’inoltro della comunicazione, fatte salve le istruzioni dell’Ispettorato.

Devono essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse con le medesime tempistiche e modalità.

È consigliabile conservare copia delle e-mail trasmesse.

Si ricorda che la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui sia stata omessa, non diffidabile. Se, oltre alla mancata comunicazione preventiva, non sia nemmeno stata effettuata la dichiarazione di inizio attività all’Inps è applicabile la maxisanzione per lavoro nero.

Solo un futuro eventuale successivo decreto potrà definire l’utilizzo della comunicazione via sms o tramite ulteriori modalità applicative.

Esemplificando, la mail potrebbe così essere strutturata:

  • destinatario: indirizzo mail della sede competente in relazione al luogo di esecuzione della prestazione, da ricercarsi nell’elenco presente nella circolare n. 1/2016 o nelle note delle Regioni e Province autonome;
  • oggetto: codice fiscale e ragione sociale del committente (attenzione alle istruzioni specifiche della provincia di Bolzano);
  • testo: ai sensi dell’articolo 49, comma 3, D.Lgs. 81/2015, si comunica il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio come segue. Codice fiscale e ragione sociale del committente, dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo della prestazione, giorno di inizio della prestazione, ora di inizio e fine della prestazione (per i committenti imprenditori agricoli anziché giorno di inizio e ora di inizio e fine della prestazione, inserire la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni; per la provincia di Bolzano non inserire nulla perché il campo testo deve essere vuoto).

Lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.